Il ruolo dell’etichettatura nell’industria della moda

L’etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature è uno strumento di trasparenza, tutela dei consumatori e valorizzazione del brand. Questo articolo analizza gli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale, con attenzione alle informazioni obbligatorie e ai rischi legati a pratiche scorrette come il greenwashing. Si approfondiscono inoltre le opportunità offerte dall’etichettatura digitale e dalla responsabilità estesa del produttore, evidenziando le principali sfide per le imprese del settore moda.

Nell’industria della moda, l’etichettatura dei prodotti è un adempimento richiesto dalla normativa e uno strumento di comunicazione aziendale. Serve a garantire la trasparenza e la tutela dei consumatori e permette ai brand di trasmettere valori come qualità, sostenibilità ed etica produttiva. In un mercato sempre più regolamentato e sensibile agli impatti ambientali e sociali, conoscere la normativa sull’etichettatura è essenziale per le imprese. Una gestione accurata delle informazioni in etichetta assicura la conformità dei prodotti e rafforza la reputazione aziendale.
Le regole europee e nazionali stabiliscono che i prodotti tessili e le calzature devono riportare informazioni obbligatorie riguardanti:

  • la composizione fibrosa dei prodotti tessili, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1007/2011¹;

  • la presenza di parti non tessili di origine animale²;

  • l’identità del soggetto responsabile della commercializzazione.

Le etichette devono essere chiare, leggibili, indelebili e redatte nella lingua ufficiale del Paese in cui il prodotto viene venduto³.
Per i prodotti tessili, l’indicazione del paese di origine non è obbligatoria, salvo che la sua assenza possa indurre in errore il consumatore⁴ o nei casi previsti dalla normativa doganale, in particolare dal Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione)⁵.
Non è richiesto, in via generale, inserire informazioni su istruzioni di manutenzione, eventuali rischi per la salute o elementi come la taglia e i codici di riferimento tecnico, salvo che specifiche normative lo impongano per determinati prodotti o categorie di consumatori⁶.

Per le calzature, la normativa impone l’indicazione della composizione dei materiali delle componenti principali – tomaia, fodera, sottopiede e suola – mediante pittogrammi o diciture, come previsto dalla Direttiva 94/11/CE⁷ e recepita nell’ordinamento italiano con il Decreto Ministeriale 11 aprile 1996.

Oltre agli obblighi giuridici, l’etichettatura è sempre più usata come strumento strategico. Le imprese la impiegano per comunicare valori aziendali, raccontare la storia del prodotto e dimostrare l’impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale. Inserire informazioni volontarie in etichetta consente di distinguersi sul mercato e rispondere alle richieste di trasparenza da parte dei consumatori.

Tra le informazioni aggiuntive più diffuse ci sono certificazioni di sostenibilità come:n Global Organic Textile Standard (GOTS); Oeko-Tex Standard 100; Fair Trade; Cradle to Cradle Certified.

Queste informazioni devono essere veritiere, documentabili e non ingannevoli. Dichiarazioni ambientali prive di fondamento (greenwashing) configurano una pratica commerciale scorretta⁸ e possono violare il Regolamento (UE) 2024/825⁹ (Green Claims Regulation), che introduce divieti specifici in materia di dichiarazioni ambientali fuorvianti. Alcune disposizioni di questo regolamento saranno applicate progressivamente.
L’evoluzione normativa e tecnologica sta favorendo l’adozione di forme di etichettatura più trasparenti e interattive. Tecnologie come codici QR, NFC e blockchain permettono ai consumatori di accedere a informazioni dettagliate sulla provenienza delle materie prime, sulla filiera produttiva, sulle certificazioni ambientali e sull’autenticità del prodotto. Inoltre, alcuni Stati membri dell’Unione Europea hanno introdotto un regime di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per il settore tessile, che obbliga i produttori a farsi carico della gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti a fine vita. A livello europeo, è in corso il processo legislativo per modificare la Direttiva 2008/98/CE¹⁰ (Direttiva quadro sui rifiuti), con l’obiettivo di rendere obbligatoria l’EPR tessile in tutti gli Stati membri. Tale misura è prevista anche nel Regolamento Ecodesign for Sustainable Products (ESPR)¹¹, parte del Green Deal Europeo e del Piano d’Azione per l’Economia Circolare (CEAP 2020).

L’etichettatura nel settore moda è quindi un elemento essenziale per garantire la conformità dei prodotti, tutelare i consumatori e rafforzare la credibilità delle imprese. Una gestione trasparente e strategica delle informazioni in etichetta consente ai brand di consolidare la fiducia dei consumatori, sempre più attenti alla qualità, all’etica e alla sostenibilità dei prodotti che acquistano.

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1. Regolamento (UE) 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Art. 12, Regolamento (UE) 1007/2011.

3. Art. 16, par. 2, Regolamento (UE) 1007/2011.

4. Art. 16, par. 1, Regolamento (UE) 1007/2011.

5. Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

6. Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e normative settoriali.

7. Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

8. Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), artt. 20-27.

9. Regolamento (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio.

10. Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

11. Proposta di Regolamento COM(2022) 142 final del Parlamento europeo e del Consiglio.

Stefania Gallo

Stefania Gallo Fashion Law Italia

https://www.fashionlawitalia.com
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