I reati connessi al lavoro nero e allo sfruttamento della manodopera nella filiera della moda

La moda italiana è un simbolo di eccellenza e prestigio internazionale, nonché una delle colonne portanti dell’economia nazionale. Questo settore, famoso per la qualità dei suoi prodotti, nasconde però una realtà più complessa e meno visibile. Tra le pieghe della produzione si riscontrano episodi di lavoro irregolare e sfruttamento della manodopera, fenomeni che minano la reputazione del Made in Italy. Queste pratiche sono regolate dall’art. 603-bis del Codice Penale, il quale mira a reprimere e contrastare l’intermediazione illecita e lo sfruttamento della forza lavoro. Il fenomeno si manifesta con maggiore intensità all’interno delle filiere produttive frammentate. In queste realtà, la presenza di subfornitori e l’uso dell’esternalizzazione del lavoro rendono più complesso il monitoraggio delle condizioni in cui operano i lavoratori. Il sistema produttivo della moda si caratterizza per una catena di fornitura articolata, che coinvolge microimprese artigiane e laboratori locali. Questo modello, se da un lato garantisce flessibilità operativa e contenimento dei costi, dall’altro espone il settore a rischi significativi. Uno dei pericoli maggiori è il ricorso a manodopera non regolarizzata. Le dinamiche del mercato, condizionate dalla pressione sui prezzi e dalla necessità di rispettare tempi di consegna sempre più ristretti, spingono talvolta i subfornitori a operare in aree al confine con la legalità. A complicare ulteriormente la situazione, si aggiunge la presenza di lavoratori vulnerabili, spesso migranti o persone che si trovano in condizioni di precarietà socio-economica. Questi soggetti, essendo più esposti a situazioni di disagio, corrono un rischio maggiore di subire forme di sfruttamento. La difficoltà nel garantire una tutela adeguata a questa categoria di lavoratori richiede interventi mirati da parte delle istituzioni e delle imprese del settore. Il principale strumento normativo per contrastare il fenomeno è l’art. 603-bis c.p., che sanziona l’intermediazione illecita e lo sfruttamento della manodopera con l’obiettivo di tutelare la dignità del lavoratore prescindendo dalle condizioni economiche del datore di lavoro, che non possono giustificare un trattamento degradante del lavoratore. Inizialmente introdotta per combattere il caporalato agricolo, la norma si applica anche ad altri settori, inclusa la moda.
La fattispecie del reato si configura in presenza di specifici indici di sfruttamento: retribuzioni sproporzionate ovvero l’assenza di un equilibrio tra il lavoro prestato in termini di quantità e qualità con la retribuzione, violazione delle norme sull’orario di lavoro, la totale assenza di indicazioni contrattuali, condizioni degradanti e mancato rispetto delle disposizioni sulla salute e sicurezza.
Un esempio emblematico è quello dei lavoratori costretti a turni di 12 ore in laboratori privi di dispositivi di protezione, retribuiti con compensi irrisori, spesso inferiori a 3 euro l’ora.
Per accertare il reato non è sufficiente la sola violazione oggettiva di queste condizioni. È necessario anche dimostrare l’elemento soggettivo del “dolo specifico”, ossia la volontà di ottenere un vantaggio economico consapevole sfruttando la vulnerabilità del lavoratore.

La scelta di rivolgersi a subfornitori noti per l’impiego di manodopera irregolare può costituire un indizio significativo di dolo specifico, specialmente se si dimostra la consapevolezza del vantaggio economico derivante dal risparmio sui costi di produzione.

Accanto alla responsabilità penale individuale, l’ordinamento italiano prevede la responsabilità amministrativa delle imprese ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Tale disciplina stabilisce che le imprese possano essere ritenute responsabili per i reati commessi da dirigenti o dipendenti, se questi agiscono nell’interesse o a vantaggio dell’azienda. I concetti di “interesse” e “vantaggio” sono centrali per determinare la responsabilità dell’ente. Si parla di “interesse” quando il reato è stato commesso per ottenere un beneficio preordinato, mentre si ha “vantaggio” quando il reato ha prodotto un beneficio concreto, anche se non pianificato a priori. Per ridurre il rischio di responsabilità, le imprese possono adottare un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) conforme ai requisiti dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001. Tuttavia, la semplice adozione del modello non è sufficiente: esso deve essere effettivamente applicato, periodicamente aggiornato e sottoposto a verifiche di efficacia. L’Organismo di Vigilanza (OdV) ha il compito di monitorare la corretta applicazione del MOG, accertandosi che le procedure di controllo siano operative e rispettate. Un’impresa che adotta un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) conforme alle disposizioni normative ha la possibilità di dimostrare la propria diligenza organizzativa. La presenza di un MOG adeguato non solo rafforza la capacità dell’azienda di prevenire comportamenti illeciti, ma può anche escludere la sua responsabilità amministrativa. Questo strumento, se applicato correttamente, diventa una garanzia di trasparenza e correttezza gestionale.

A supporto di questa impostazione, stanno emergendo tecnologie innovative capaci di rafforzare la tracciabilità della filiera produttiva. Tra queste, la blockchain si distingue per la sua capacità di registrare ogni fase del processo produttivo, dalla fornitura delle materie prime fino alla distribuzione del prodotto finale. La tecnologia si basa su un registro digitale distribuito e immutabile, il che significa che ogni operazione inserita non può essere modificata o eliminata. Questo approccio consente un controllo continuo e trasparente su tutte le fasi della produzione. Ogni passaggio può essere verificato in modo sicuro, riducendo il rischio di irregolarità e facilitando eventuali indagini giudiziarie. Le aziende che adottano la blockchain possono dimostrare il rispetto dei diritti dei lavoratori, presentando prove oggettive e non modificabili relative alla tracciabilità della filiera produttiva. L’utilizzo di questa tecnologia, pertanto, si rivela un importante strumento di prevenzione e un forte alleato nella gestione responsabile delle attività produttive. Uno dei punti di forza di questa tecnologia è la possibilità di ricostruire con precisione la catena di approvvigionamento.

Identificare i soggetti coinvolti in ogni passaggio della filiera consente di acquisire elementi probatori rilevanti nei procedimenti giudiziari. Le informazioni registrate, essendo immutabili e trasparenti, possono costituire prove decisive per accertare eventuali responsabilità. Accanto alla blockchain, anche altre tecnologie di controllo e tracciabilità digitale stanno contribuendo a rendere più sicura e responsabile la gestione delle filiere produttive. Sistemi avanzati di monitoraggio consentono un controllo costante e tempestivo, rafforzando la capacità delle imprese di prevenire violazioni e garantire una gestione più etica e sostenibile delle proprie attività. La lotta contro lo sfruttamento della forza lavoro nel settore della moda richiede un approccio coordinato, dove diritto penale, responsabilità amministrativa e innovazioni tecnologiche devono operare in modo sinergico. Tuttavia, l’efficacia di questa strategia dipende dalla promozione di modelli di business etici e inclusivi. Questi modelli dovrebbero garantire pari opportunità di accesso al lavoro per tutti, con un’attenzione particolare ai soggetti più vulnerabili, spesso esclusi dal mercato occupazionale.

Le imprese non possono più limitarsi a vedere il Made in Italy solo come sinonimo di qualità. Oggi, la legalità e il rispetto dei diritti umani devono essere parte integrante di ciò che definisce l’eccellenza. In questo senso, strumenti come il Modello di Organizzazione e Gestione, l’azione dell’Organismo di Vigilanza e l’uso della blockchain offrono nuove opportunità per accrescere la trasparenza della filiera. Grazie a queste soluzioni, le imprese possono garantire una maggiore tutela dei lavoratori e promuovere la sostenibilità sociale all’interno del settore. L’evoluzione del concetto di Made in Italy passa necessariamente attraverso una visione più etica e responsabile. In passato, l’attenzione del consumatore era rivolta principalmente alla qualità estetica dei prodotti. Oggi, invece, cresce la sensibilità verso le condizioni in cui questi beni vengono realizzati. La sostenibilità sociale diventa un fattore determinante non solo per il prestigio del brand, ma anche per la competitività sul mercato. Le imprese che riescono a coniugare innovazione, trasparenza e tutela dei diritti dei lavoratori non solo rispondono alle richieste del mercato, ma rafforzano la propria reputazione.

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Il presente articolo è stato scritto in collaborazione con l’Avv. Antonino Curatola (Avvocato esperto in diritto penale e cassazionista; Fondatore dello Studio Legale Curatola; componente dell’Osservatorio Corte Costituzionale presso l’Unione delle Camere Penali Italiane).

Stefania Gallo

Stefania Gallo Fashion Law Italia

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